Responsabilità del proprietario del cane
Credo
possa essere utile per tutto i proprietari di un cane conoscere
l'ambito ed i limiti della responsabilità che grava in capo
a tali soggetti per eventuali danni causati a terzi.
L'art. 2052 del codice civile statuisce che "Il proprietario
di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in
uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia
che fosse sotto custodia sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che si provi il caso fortuito".
In relazione a tale aspetto una recente sentenza del tribunale
di Modena sez. II del 21 marzo 2012 n. 532 ha affermato che,
in tema di danno cagionato da animali, la presunzione di responsabilità
a carico del proprietario dell'animale è superabile solo con
la prova del caso fortuito ossia dell'intervento di un fattore
esterno, ivi compreso il fatto del terzo e il fatto colposo
del danneggiato stesso, che abbia avuto efficacia causale
esclusiva nella causazione del danno e quindi idoneo ad interrompere
il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e
l'evento lesivo.
Tale sentenza stabilisce un principio che assume rilevanza
nei casi assai frequenti di incidenti avvenuti per evitare
un cane in attraversamento.
Laddove venga, infatti, accertato, ad esempio, che il veicolo
procedeva troppo velocemente rispetto ai limiti, viene esclusa
la responsabilità del proprietario del cane.